AMMINISTRAZIONE CONTABILE, TRIBUTARIA E FISCALE A BOLOGNA

CIRCOLARE 2/2019 – Imposta di bollo sulla fattura elettronica

OGGETTO: Nuove modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica: il versamento sarà trimestrale dal 1° gennaio 2019 e il calcolo dell’importo dovuto sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo di pagare l’imposta di bollo riguarda le fatture esenti, escluse o non imponibili ai fini IVA di importo superiore a 77,47 euro, come nel caso di contribuenti minimi o forfettari.

Come comportarsi ora con l’obbligo di fatturazione elettronica in vigore 1° gennaio 2019?

Vediamo di seguito le regole per il pagamento del bollo virtuale e quali le istruzioni fornite in merito dall’Agenzia delle Entrate.

BOLLO FATTURA ELETTRONICA: COME PAGARE

A partire dal 1° gennaio 2019 sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare l’importo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, che dovrà essere versata al termine di ogni trimestre.

Il Fisco sarà in grado di calcolare l’importo da pagare sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo:

  • con addebito su conto corrente bancario o postale;
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.

La novità prevista dal decreto del MEF del 28 dicembre 2018 integra e modifica quando disposto dal Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014, con il nuovo comma 2 dell’articolo 6 in vigore dal 1° gennaio 2019.

La classica marca da bollo cartacea da 2 euro sarà sostituita dalla nuova modalità di pagamento virtuale che prenderà piede dal 1° gennaio 2019 in poi.

FATTURE ELETTRONICHE: BOLLO TRIMESTRALE. PAGAMENTO ENTRO 120 GIORNI PER GLI ALTRI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI FISCALI

Il nuovo comma 2 dell’articolo 6 lascia inalterata la regola del pagamento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per gli altri atti, documenti e registri emessi durante l’anno.

Il pagamento della somma dovuta in relazione ai documenti per i quali sorge l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo dovrà avvenire secondo le seguenti specifiche:

  • in un’unica soluzione;
  • entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • tramite il modello F24 indicando il “codice tributo 2501”.

Soltanto per le fatture elettroniche il pagamento dovrà essere effettuato a cadenza trimestrale e nel dettaglio la scadenza per pagare sarà fissata al giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 aggiornato con le novità in vigore dal 1° gennaio 2019:

imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

  1. Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.
    Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto
  2. L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”.

 

A vostra disposizione

Emanuela Lupi

ELGECO s.rl.

via Giuseppe Rolli n. 10 - 40129 Bologna (Bo) - P.iva 02081291201
mail: elgecosrl@okgestione.it | Tel.: 051 4187190