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Acquisto di mascherine protettive: quando è possibile detrarre le spese

Le spese per l’acquisto di mascherine protettive classificate, in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai provvedimenti del Ministero della Salute o che rispettano i requisiti di marcatura CE, sono detraibili, ai fini IRPEF, nella misura del 19%.

Sulle mascherine l’attenzione è molto alta in quanto, per le note vicende legate all’epidemia in corso, il loro uso viene fortemente raccomandato (se non imposto) specie in luoghi frequentati. E a riprova dell’interesse che riveste la materia, il Governo ha deciso di imporre il prezzo di vendita pari a 50 centesimi di euro (oltre IVA). Pertanto, poiché si tratterà di un bene di largo consumo nei prossimi mesi, vale la pena di approfondire quali caratteristiche tali mascherine debbano avere al fine di permettere la detrazione del 19% ai fini IRPEF.

Per quali mascherine si ha diritto alle detrazioni fiscali

L’art. 15 TUIR prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF le spese sanitarie, nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente 129,11 euro.

Nella definizione di spese sanitarie non rientrano solo le prestazioni sanitarie ma anche tanti altri tipi di spese tra cui l’acquisto di medicinali e l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici.

In pratica, secondo l’Agenzia, non c’è un criterio univoco per stabilire se l’acquisto di una mascherina è o meno detraibile, ma piuttosto occorre verificare che quella mascherina rientri o meno tra i “dispositivi medici” ammessi all’agevolazione fiscale, considerando anche che, essendo in corso un’emergenza sanitaria, è possibile che non tutti i prodotti in commercio possano soddisfare i requisiti di legge per essere considerati “dispositivi medici”.

Come applicare la detrazione fiscale

A questo punto la domanda è d’obbligo: come fare per verificare ciò?

Un primo aspetto da valutare è l’indicazione riportata sul documento fiscale (scontrino o fattura).

I

In esso deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”.

Fondamentale risulta, quindi, il dato relativo alla natura del prodotto acquistato.

A tale proposito, la natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante la codifica AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria. In presenza di questo codice, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee. In definitiva, la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate è che se le mascherine protettive sono classificate, in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettano i requisiti di marcatura CE, le relative spese di acquisto sono detraibili

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