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CIRCOLARE 1/2019 Fattura elettronica, il termine di emissione, sanzioni, privati, carburante

OGGETTO: Fattura elettronica, il termine di emissione, sanzioni, privati, carburante

Fattura elettronica, tempi di emissione più ampi grazie alle novità introdotte dal DL n. 119/2018.

A partire dal 1° luglio 2019, i soggetti obbligati all’invio delle fatture tramite il SdI avranno a disposizione 10 giorni di tempo per l’emissione della fattura elettronica.

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, invece, sarà possibile emettere le fatture secondo le regole generali attualmente vigenti previste dal DPR n. 633/1972, che dovranno essere inevitabilmente essere incrociate con le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento pubblicato il 30 aprile 2018.

Inoltre è ancora più importante sottolineare che ai sensi dell’articolo 21 del decreto IVA, l’emissione della fattura, sia cartacea che elettronica, coincide con la data in cui la fattura è consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente.

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA: TEMPI E REGOLE

Come sopra indicato, una fattura sia cartacea che elettronica si considera emessa una volta consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario e committente (comma 1, art. 21, DPR n. 633/1972).

Per quanto riguarda la fattura elettronica i cui tempi entro quando bisognerà procedere con l’emissione saranno i seguenti:

  • dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 giugno 2019, dal momento in cui è effettuata l’operazione fino a giorno precedente a quello di liquidazione d’imposta;
  • a partire dal 1° luglio 2019 entro il termine dei dieci giorni successivi (novità introdotta con il DL n. 119/2018).

Per emissione della fattura elettronica si intende il termine in cui avviene la trasmissione del documento al SdI. Emettere fattura diventa quindi trasmettere al Sistema di Interscambio.

In merito alle regole previste per l’emissione nel primo semestre del 2019, quindi, i titolari di partita IVA dovranno emettere ovvero trasmettere e mettere a disposizione della controparte delle operazione il documento entro il termine previsto per la liquidazione dell’imposta.

Soltanto a partire dal 1° luglio prossimo, invece, la fattura potrà essere emessa entro il termine di 10 giorni dalla data in cui è effettuata l’operazione.

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA: MORATORIA SANZIONI DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO

Una delle novità previste dal DL n. 119/2018 riguarda le sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura elettronica.

L’operatore potrà inviare la fattura elettronica tardivamente ma al massimo entro la prima liquidazione IVA di riferimento.

In tal caso non saranno applicate sanzioni. Viene altresì concesso di emettere fattura entro la seconda liquidazione d’imposta ma, in tal caso, si applicano le sanzioni in misura ridotta pari al 20%.

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA: COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2019

Il periodo di disapplicazione totale o applicazione ridotta delle sanzioni sarà in vigore dal 1° gennaio al 30 giugno. A partire dal 1° luglio, invece, i soggetti IVA dovranno emettere fattura entro il termine di dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Tra le novità introdotte dal DL fiscale 2019, inoltre, con l’aggiunta della lettera g) all’art. 21 del DPR IVA viene previsto che tra gli elementi obbligatori della fattura bisognerà indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo qualora tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.

DATA EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA IN CASO DI SCARTO

In merito a quando emettere fattura elettronica, il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018 stabilisce esclusivamente che:

“la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa”.

Pur riprendendo le regole generali previste dal decreto IVA, con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica la principale novità sarà rappresentata dal fatto che, in caso di scarto, la fattura si considererà non emessa. In tal caso verrà recapitata un’apposita ricevuta e la fattura corretta dovrà essere inviata nuovamente entro 5 giorni.

Al contrario, nel caso di esito positivo dei controlli, il SdI invierà la fattura elettronica al soggetto ricevente e quindi la data di emissione coinciderà, in sostanza, con la data in cui la fattura è effettivamente trasmessa.

IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO E DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Diverso il discorso in caso di impossibilità di recapito. In tal caso, il SdI metterà comunque a disposizione del cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e questa informazione.

Ai fini fiscali e ai fini della corretta detrazione IVA, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.

FATTURA A PRIVATI

L’emissione della fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale si effettua  “inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale” e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non vanno compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia  compilato solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente. “…. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a  disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico. Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.

In questa ipotesi, la PEC del destinatario non è quindi obbligatoria.

 

SCARTO

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI  Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente .In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI . In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa. In questo senso, Si ritiene, che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto con la data ed il numero del documento originario. Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono alternativamente: a) l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta; b) l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva-  ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.

CARBURANTE

Viene abolita la scheda carburante che verrà sostituita dalla fatturazione elettronica indispensabile nell’acquisto del carburante: professionisti, titolari di partita iva ed aziende dovranno utilizzare solo forme di pagamento tracciabili per pagamenti al distributore nel rifornimento di benzina e gasolio: potranno portare in detrazione i costi l’acquisto di carburante con la fatturazione digitale ed il pagamento in forma elettronica. La carta carburante dovrà essere utilizzata da tutte le imprese, titolari di partita IVA e professionisti che impiegano l’uso di auto ed automezzi per svolgere il proprio lavoro. Concretamente, dovrà essere richiesta fattura elettronica per ogni rifornimento effettuato, e a tal fine potrebbe essere estremamente comodo fornire tutti i dati necessari esibendo il proprio QR-Code al fornitore di carburante, sempre che l’esercente si sia dotato degli appositi lettori. Esistono comunque più alternative a dover richiedere e contabilizzare una fattura per ciascun rifornimento. Infatti, oltre allo strumento del netting,  occorre anche ricordare che l’Agenzia delle Entrate si è già espressa sulla possibilità, da parte dell’impianto stradale di distribuzione di carburante, di emissione di una unica fattura differita mensile, da emettersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei rifornimenti, con riferimento al mese precedente, ai sensi dell’articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/1972.

BUONI BENZINA, ESIGIBILITÀ IVA E FATTURAZIONE

Con riferimento alla fattispecie dell’utilizzo dei buoni benzina, è opportuno ricordare che gli stessi possono essere di tipo “monouso”, oppure “multiuso”.
Per buono monouso si intende quello utilizzabile per l’acquisto di carburante presso gli impianti stradali che fanno capo ad una specifica compagnia petrolifera (mono marchio). Il buono monouso spesso consiste in “carte carburante”, ovvero tessere elettroniche che consentono il rifornimento presso la rete distributiva facente capo al soggetto emittente. Ai sensi dell’articolo 6-bis del D.P.R. 633/72, l’esigibilità IVA, ovvero il momento in cui la fattura deve essere emessa, si verifica al momento dell’emissione del buono.
Nel caso, invece, di buoni “multiuso”, si tratta di buoni utilizzabili presso diverse compagnie petrolifere e, di conseguenza, di titoli di legittimazione, che non danno luogo ad obbligo di emissione di fattura all’atto dell’emissione, posto che l’oggetto dell’acquisto viene individuato solo al momento dell’utilizzo del buono stesso. In tale momento, pertanto, sorge l’obbligo di emissione di fattura.

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